STATUTO

Art. 1 – Denominazione

È costituita un’Associazione a carattere scientifico denominata “G.I.B.I.S.– Gruppo Italiano Bone Interdisciplinary Specialists” (d’ora in avanti denominata GIBIS). L’Associazione opera nel rispetto delle norme che regolano le sue attività come definite nel successivo art. 3.

Art. 2 – Sede

L’Associazione ha sede in 56017 San Giuliano Terme (Pisa), Via Provinciale Calcesana numero civico 173/A (centosettantatre/A).

Art. 3- Scopi e attività

L’Associazione non ha finalità di lucro né sindacale e non esercita attività imprenditoriali né vi partecipa, ad eccezione di quelle eventualmente necessarie per lo svolgimento dei compiti di istituto di seguito specificati.

L’Associazione persegue le seguenti finalità:

  • favorire e sostenere ricerche attinenti alle Malattie Metaboliche e Fragilizzanti dello Scheletro (d’ora in avanti denominate MMFS);
  • organizzare ricerche cliniche e attività culturali sulle MMFS;
  • promuovere e realizzare attività e iniziative formative a favore di professionisti dell’assistenza sanitaria finalizzate all’aggiornamento professionale, in conformità alla normativa vigente e alle direttive ministeriali o degli Enti istituzionalmente preposti alla tutela della salute e della formazione;
  • valutare l’opportunità e la possibilità di realizzare, con o senza la collaborazione e il coinvolgimento di associazioni di pazienti, attività e iniziative formative e sociali a favore e nell’interesse delle persone affette da MMFS per cercare di dare risposte concrete ai loro bisogni assistenziali insoddisfatti;
  • collaborare con Ministero della Salute, Regioni, Aziende Sanitarie, Società Scientifiche, istituzioni e organismi pubblici e privati che operino in ambito sanitario e non;
  • elaborare e supportare totalmente o parzialmente studi e progetti di ricerca nel settore delle MMFS;
  • redigere o collaborare alla stesura di linee guida e raccomandazioni, in collaborazione con le Agenzie per i Servizi Sanitari Regionali (o con Enti pubblici equiparati o assimilati), con le Società Scientifiche e con la Federazione Italiana delle Società Medico-Scientifiche (FISM).

GIBIS potrà pertanto:

  • promuovere e organizzare progetti di ricerca;
  • promuovere e organizzare convegni sulle MMFS in presenza o a distanza;
  • promuovere e organizzare corsi di aggiornamento sui progressi della ricerca;
  • curare, aggiornare e considerare la possibilità di pubblicare raccolte bibliografiche e dati su studi, sperimentazioni e indagini epidemiologiche che abbiano come oggetto le MMFS;
  • progettare, realizzare e curare la diffusione di pubblicazioni o attività editoriali cartacee o telematiche destinate a operatori sanitari e a persone con MMFS;
  • facilitare e coordinare le relazioni fra quanti, persone fisiche e istituzioni, siano interessati alla conoscenza delle MMFS;
  • incentivare e agevolare i contatti fra clinici italiani e stranieri delle varie discipline che si occupano di MMFS.

L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative o indispensabili per la realizzazione delle stesse attività.

Art. 4 – Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione sarà costituito dalle quote annuali di iscrizione dei Soci nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo (d’ora in avanti denominato CD) e da contributi, donazioni, finanziamenti ed entrate a qualsiasi titolo pervenute da enti pubblici o privati e da persone fisiche, nonché dagli introiti derivanti da attività svolte per il perseguimento dei fini istituzionali, nel rispetto delle disposizioni di legge e fiscali che regolano tali entrate. Tutte le entrate devono confluire e figurare nel bilancio dell’Associazione. I fondi saranno depositati in un conto corrente bancario scelto dal CD cui avranno accesso il Presidente, il vice-Presidente e il Segretario cui, su delega del CD, possono essere conferite le funzioni di Tesoriere dell’Associazione. Tali fondi potranno essere impiegati dall’Associazione, nei modi e con i criteri stabiliti dal CD, per dotare studi, ricerche e attività che rientrino negli ambiti operativi previsti dal precedente articolo 3. La destinazione dei fondi avverrà su proposta del Presidente o di uno o più membri del CD e dovrà essere deliberata a maggioranza dal CD. I finanziamenti ottenuti o pervenuti non possono configurare conflitti di interesse diretti o indiretti con il Servizio Sanitario Nazionale. È vietato distribuire anche in modo indiretto utili, avanzi di gestione o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Utili, avanzi di gestione o capitale saranno impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse connesse.

Art. 5 – Durata

L’Associazione ha durata illimitata. In caso di suo scioglimento la liquidità residua e il patrimonio sociale saranno devoluti ad altre Associazioni di ricerca medico-scientifica o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Art. 6 – Soci ordinari

All’Associazione possono essere ammessi quali Soci ordinari, senza discriminazioni né limitazioni, coloro che svolgono attività scientifica e professionale nel settore delle MMFS, previa formale domanda al CD nella quale gli aspiranti Soci devono dichiarare di conoscere e approvare lo Statuto. La domanda, alla quale dovrà essere allegato un sintetico curriculum dimostrativo dell’attività svolta nel settore delle MMFS, dovrà essere valutata e accettata dal CD. Ciascun Socio ha diritto a partecipare alla vita dell’Associazione e alle relative assemblee. Il Socio ha altresì il diritto di voto nelle Assemblee per l’approvazione delle modifiche di Statuto e per la nomina dei componenti il CD nonché, ove previsto, dei tre componenti il Collegio dei Revisori dei Conti. I Soci sono tenuti al versamento della quota associativa annuale fissata dal CD. I membri del CD, durante il periodo del loro mandato, sono tenuti al pagamento annuale del doppio della quota annuale prevista per il Socio ordinario. Il contributo associativo non è trasferibile.

Art. 7 – Soci sostenitori

Sono tali le persone fisiche e giuridiche, gli Enti e le Associazioni che sostengono finanziariamente o attivamente l’attività del GIBIS. Per diventare Socio sostenitore occorre presentare domanda al CD che dovrà accettare la candidatura a maggioranza qualificata dei quattro quinti. I Soci sostenitori non sono tenuti al pagamento delle quote sociali e possono avanzare al CD osservazioni e proposte.

Art. 8 Organi statutari

Gli organi statutari dell’Associazione sono: a) l’Assemblea dei Soci, b) il CD, c) il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato, e d) il Comitato Etico. Le cariche sociali non comportano alcuna retribuzione.

Art. 9 – Assemblea dei Soci

L’Assemblea, convocabile in presenza o da remoto, è la riunione in forma collegiale dei Soci presieduta dal Presidente del GIBIS. A essa sono demandate tutte le decisioni concernenti l’attività necessaria al conseguimento degli scopi dell’Associazione. Essa discute e delibera su tutte le tematiche all’ordine del giorno. L’Assemblea è convocata almeno una volta l’anno in presenza e comunque entro otto mesi dalla chiusura di esercizio, possibilmente in occasione del Congresso nazionale. La convocazione avviene per opera del Presidente o, in caso di suo impedimento, del vice-Presidente. L’Assemblea è altresì convocata se ne viene fatta richiesta motivata da un terzo dei componenti il CD o da un decimo dei Soci aventi diritto di voto al momento della richiesta. L’Assemblea è convocata almeno dieci giorni prima della data fissata mediante comunicazione nella quale devono essere specificati gli argomenti all’ordine del giorno. L’avviso di convocazione può avvenire mediante lettera raccomandata AR o per posta elettronica certificata o meno. L’avviso di convocazione e l’ordine del giorno devono essere pubblicati sul sito web dell’Associazione. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà dei Soci più uno e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti; nell’uno e nell’altro caso i Soci partecipanti all’Assemblea devono essere in regola con le quote sociali. Le deliberazioni sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

 

Art. 10 – Assemblea ordinaria

L’Assemblea ordinaria approva i bilanci preventivi e il rendiconto consuntivo, nomina i componenti del CD a seguito di elezioni con voto segreto, discute i programmi dell’Associazione e si esprime su quanto specificato nell’ordine del giorno. Le decisioni dell’Assemblea sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L’Assemblea ordinaria potrà assumere anche carattere straordinario ove vengano messi all’ordine del giorno argomenti per i quali è richiesta la convocazione di un’Assemblea straordinaria. Ogni partecipante all’Assemblea ordinaria ha diritto a un voto. In caso di parità il voto del Presidente è vincolante e lo stesso non può astenersi.

Art. 11 – Assemblea straordinaria

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento dell’Associazione e su ogni altro argomento di carattere straordinario, urgente o rilevante. Per deliberare sullo scioglimento dell’Associazione, e conseguentemente, sulla sua messa in liquidazione e sulla nomina di uno o più liquidatori, è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei votanti. Ogni partecipante all’Assemblea straordinaria ha diritto a un voto. In caso di parità il voto del Presidente è vincolante e lo stesso non può astenersi.

 

Art. 12 – Consiglio Direttivo e sua composizione

Il CD è composto, di norma, dal Presidente e da quindici Consiglieri, due dei quali con funzioni rispettivamente di vice-Presidente e Segretario. È possibile prevedere e proporre una composizione del CD con un numero inferiore di membri; la proposta deve essere discussa e approvata in Assemblea. I componenti del CD sono eletti soltanto fra i Soci in regola con il pagamento delle quote, restano in carica tre anni e sono rieleggibili anche non consecutivamente per non più di tre volte. Le elezioni avvengono di norma in occasione del Congresso Nazionale convocato nell’ultimo anno del triennio. Il Presidente non è più rieleggibile come tale e può essere rieletto come Consigliere solo se è trascorso un triennio dopo la conclusione del suo mandato presidenziale. I nominativi dei Consiglieri non rieleggibili devono essere resi noti sul sito web del GIBIS. Nel caso in cui due nominativi ottengano lo stesso numero di voti, la precedenza in graduatoria spetta a chi ha maggiore anzianità all’interno del GIBIS e in caso di pari anzianità prevale quella anagrafica. Il past-President partecipa di diritto alle riunioni del CD con funzioni consultive e senza diritto di voto. Il CD viene convocato dal Presidente almeno due volte l’anno, una delle quali, ove non vi siano motivi fortemente ostativi, in presenza e in occasione, ove si tenga, del Congresso nazionale. L’avviso di convocazione con l’ordine del giorno può avvenire sia mediante lettera raccomandata AR sia a mezzo di posta elettronica certificata o meno.

 

Art. 13 – Compiti del Consiglio Direttivo

Il CD:

  • in occasione della sua prima riunione, da tenersi ove possibile in presenza e comunque entro 24 ore dall’ora fissata per il termine delle votazioni, elegge fra i suoi componenti con voto segreto il Presidente, il vice-Presidente e il Segretario;
  • nomina il Board Scientifico;
  • stabilisce i programmi di attività associativa secondo gli scopi perseguiti dal GIBIS;
  • provvede all’organizzazione e all’amministrazione dell’Associazione;
  • stabilisce la quota associativa annuale;
  • stabilisce sede, data, temi e relatori del Congresso nazionale da tenersi, di norma e ove possibile, con cadenza annuale;
  • stabilisce sede, data, temi e relatori dei Congressi regionali e macroregionali;
  • ha l’obbligo di redigere il rendiconto annuale entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento;
  • attua le deliberazioni dell’Assemblea e dirige l’Associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  • nomina fra i Soci in regola con le quote sociali i coordinatori regionali o pluriregionali per l’organizzazione delle attività di cui al precedente articolo 3;

Le decisioni del CD sono valide quando intervengono alla seduta regolarmente convocata almeno la metà più uno dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità il voto del Presidente o, in sua assenza, del vice-Presidente, è vincolante e lo stesso non può astenersi. Nel caso siano dimissionari o vengano a mancare nel corso del mandato uno o più Consiglieri, essi vengono sostituiti nel rispetto della graduatoria dei voti ottenuti nel corso dell’ultima tornata elettorale. I Consiglieri subentranti assumono l’anzianità del Consigliere al quale subentrano limitatamente al triennio in corso. Il CD può comunque considerarsi regolarmente costituito e operativo se la sua composizione è pari o superiore alla metà più uno del numero dei Consiglieri e se uno di essi si identifica con la figura del Presidente o del vice-Presidente in carica per il triennio in corso.

Art. 14 – Collegio dei Revisori dei Conti

L’Assemblea, su proposta del Presidente, può nominare tre Revisori dei Conti che restano in carica tre anni ed esercitano la funzione di controllo sulla gestione economica e finanziaria dell’Associazione. I membri del Collegio dei Revisori individuano chi tra loro lo presiede.

Art. 15 – Organo ufficiale

Il GIBIS può dotarsi di un organo Ufficiale di divulgazione denominato “L’Aggiornamento del Bone Specialist”, il cui Direttore responsabile è il Presidente pro-tempore.

Art. 16 – Board Scientifico

Il CD, su proposta del Presidente, può nominare un Board Scientifico, del quale possono far parte anche soggetti esterni al CD con esperienza nel settore delle MMFS, cui possono essere demandati uno o più dei seguenti compiti: coordinare l’attività della rivista; valutare la scientificità degli studi promossi dal GIBIS, coadiuvare il Presidente e il CD nell’assegnazione di eventuali premi ai migliori ricercatori tra i Soci GIBIS, svolgere attività consultiva su specifiche tematiche scientifiche e proporre al CD tematiche per il Congresso nazionale, per i Congressi macroregionali e per gli eventi promossi dall’Associazione sulla base di quanto previsto dal precedente 3.

 

Art. 17 – Etica del comportamento

I Soci sono tenuti a operare nel rispetto del vigente Codice di Deontologia Medica. In particolare, nell’esercizio delle proprie funzioni e attività, i Soci devono avere un comportamento improntato a lealtà, correttezza, onestà, imparzialità, professionalità, trasparenza, riservatezza, diligenza, reciproco rispetto e dedizione alle persone malate. I Soci devono altresì tutelare la reputazione del GIBIS e non possono utilizzarne il logo e il nome impropriamente.

Art. 18 – Comitato Etico

Il Comitato Etico, costituito da un Presidente e da due Componenti, è l’organo che, su richiesta del CD, si esprime su problematiche etico-comportamentali e su eventuali inadempienze dei Soci rispetto a quanto oggetto dell’art. 17. In occasione del suo insediamento, il Presidente del GIBIS propone e nomina, sentito il parere non vincolante dei Consiglieri, il Presidente e i due Componenti del Comitato Etico, il primo esterno al CD, i secondi interni al CD. Durata e composizione del Comitato Etico coincidono con la durata del mandato del Presidente proponente e nominante.

Art. 19 – Riferimenti normativi

Quanto non previsto o non pienamente espresso dal presente Statuto verrà disciplinato secondo quanto stabilito in materia dal Codice Civile Italiano.

Art. 20 – Norma transitoria

Il CD in essere al momento dell’entrata in vigore del presente Statuto rimane immutato e mantiene inalterate funzioni, attribuzioni e prerogative fino al suo rinnovo in occasione delle prossime elezioni, da tenersi nel rispetto della prevista cadenza triennale.

©2023 G.I.B.I.S. – Gruppo Italiano Bone Interdisciplinary Specialists

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