STATUTO
Titolo I
Denominazione e Sede
Art. 1
E’ costituita un’Associazione denominata: “G.I.B.I.S. – Gruppo Italiano Bone Interdisciplinary Specialists”.
Art. 2
L’Associazione ha sede in San Giuliano Terme (Pisa), Via Provinciale Calcesana numero civico 173/A (centosettantatre/A).
Titolo II
Scopi
Art. 3
L’Associazione non ha alcuna finalità di lucro, è esclusa da alcuna finalità sindacale e non può esercitare attività imprenditoriali, né vi partecipa, ad eccezione di quelle necessarie alle attività di formazione continua. L’Associazione persegue le seguenti finalità:
– promuovere ricerche attinenti alle Malattie Metaboliche e Fragilizzanti dello Scheletro;
– organizzare ricerche cliniche e attività culturali sulle Malattie Metaboliche e Fragilizzanti dello Scheletro. L’Associazione G.I.B.I.S. si impegna nella promozione di attività finalizzate all’aggiornamento professionale mediante programmi annuali di iniziative formative attuate nel rispetto delle norme ECM (Educazione Continua in Medicina) e di iniziative analoghe, assimilabili o sostitutive in conformità alla normativa vigente e alle direttive ministeriali o degli Enti istituzionalmente preposti alla tutela della salute. Attività e iniziative analoghe potranno essere previste e attuate anche a favore e nell’interesse dei pazienti.
– collaborare con il Ministero della Salute, Regioni e Aziende Sanitarie, organismi e istituzioni pubbliche e private;
– elaborare Trial di studio e linee guida, in collaborazione con ASSR (Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali) e FISM (Federazione Italiana delle Società Medico-Scientifiche) in conformità a quanto espresso nel Decreto Ministeriale del 31 maggio 2004 e alla natura federativa di FISM.
In particolare, a titolo esemplificativo, l’Associazione potrà:
– organizzare convegni sulle Malattie Metaboliche e fragilizzanti dello Scheletro;
– promuovere corsi di aggiornamento sui progressi della ricerca;
– curare l’aggiornamento di una raccolta bibliografica contenente studi, sperimentazioni, indagini epidemiologiche che abbiano come oggetto le Malattie Metaboliche e Fragilizzanti dello Scheletro;
– curare la pubblicazione dei dati raccolti;
– promuovere, facilitare e coordinare le relazioni fra quanti, persone fisiche ed istituzioni, siano interessati alla conoscenza delle Malattie Metaboliche e Fragilizzanti dello Scheletro;
– incentivare e facilitare i contatti fra clinici italiani e stranieri delle varie discipline che studiano le Malattie Metaboliche e Fragilizzanti dello Scheletro. L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
Titolo III
Patrimonio – Mezzi Finanziari – Durata
Art. 4
Il patrimonio dell’Associazione sarà costituito dai contributi, dai finanziamenti e dalle eventuali entrate a qualsiasi titolo conseguite, provenienti da enti pubblici o privati di qualsiasi natura; nonché da persone fisiche e dalle attività svolte dall’Associazione, osservate in ogni caso le disposizioni di legge circa le entrate di enti di natura associativa ed in particolar modo la disciplina relativa alle acquisizioni delle persone giuridiche e relative conseguenze. Con tali finanziamenti l’Associazione doterà gli studi e le ricerche (e quindi anche gli studiosi ed i ricercatori) indirizzati nei campi di cui all’oggetto sociale. I fondi reperiti dovranno essere utilizzati tutti ed esclusivamente per gli scopi di cui all’art.3 (tre) dello Statuto sociale. Potranno inoltre riguardare l’acquisto di strumentazione, il pagamento di materiale, beni di consumo, spese di pubblicazioni, nonchè prestazioni di servizi tecnici ed amministrativi finalizzati all’attività dell’Associazione, l’istituzione di borse di studio. Sarà quindi possibile finanziare le attività sociali solo attraverso l’autofinanziamento e i contributi degli associati e/o enti pubblici e privati (con l’esclusione di contributi che, anche indirettamente, possano configurare conflitto di interessi con il SSN, anche se forniti attraverso soggetti collegati) e finanziare le attività ECM attraverso autofinanziamento ed i contributi degli associati e/o di enti pubblici e privati, ivi compresi finanziamenti da parte di Industrie Farmaceutiche o di Dispositivi Medici, nel pieno rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua. La destinazione di fondi potrà avvenire, secondo l’intenzione dell’ente o della persona donante. Per il raggiungimento dei fini suddetti potranno essere stipulate convenzioni con enti pubblici o privati. Il patrimonio dell’Associazione è amministrato dal Consiglio Direttivo o per esso dal Presidente dell’Associazione. I fondi ed i finanziamenti ottenuti, nelle forme deliberate dall’Assemblea, saranno depositati presso l’Istituto Bancario che il Consiglio Direttivo sceglierà. E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge. Gli utili o avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse strettamente connesse. Tutti gli atti relativi alla disposizione del patrimonio, dei fondi e dei finanziamenti dovranno essere sottoscritti. In caso di scioglimento dell’Associazione la liquidità residua ed il patrimonio sociale saranno devoluti ad altre associazioni di ricerca medico-scientifica o a fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 5
L’Associazione ha durata illimitata. La stessa comunque non può sciogliersi prima che le obbligazioni, da essa assunte, non siano totalmente adempiute. L’Associazione è amministrativamente autonoma e regolata dal presente Statuto.
Titolo IV
Soci
Art. 6
All’Associazione possono essere ammessi, senza discriminazioni né limitazioni, gli studiosi che esplicano attività scientifica concernente le Malattie Metaboliche e Fragilizzanti dello Scheletro che ne facciano espressa domanda e che dichiarino di conoscere ed approvare lo Statuto. Le domande dovranno essere accettate dal Consiglio Direttivo. Ciascun aderente ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione. L’adesione all’Associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto di voto nell’assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. Il contributo associativo è intrasmissibile, ad eccezione del trasferimento mortis causa e non rivalutabile.
Art. 7
Gli associati sono tenuti al versamento della quota associativa fissata annualmente dal Consiglio Direttivo.
Titolo V
Organi Sociali
Art. 8
Gli organi statutari dell’Associazione sono: a) l’Assemblea degli Associati; b) il Consiglio Direttivo c) il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato Gli organi vengono eletti con un procedimento di elezione democratica, a scrutinio segreto e con durata limitata nel tempo (art.13,14 e 16). Le cariche sociali non avranno alcuna retribuzione.
Titolo VI
Organo Ufficiale e Board Scientifico
Art. 9
L’organo Ufficiale di divulgazione dell’Associazione è la rivista “L’Aggiornamento del Bone Specialist”. Il Direttore responsabile è il Presidente del G.I.B.I.S.. Il Board Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo. I compiti del Board Scientifico sono: coordinare l’attività della rivista; valutare la scientificità degli studi promossi dal G.I.B.I.S.; coadiuvare il Presidente nell’assegnazione di eventuali premi ai migliori ricercatori tra i soci G.I.B.I.S..
Titolo VII
Assemblea dei Soci
Art. 10
L’Assemblea è la riunione in forma collegiale degli associati. All’Assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l’attività necessaria al conseguimento delle attività associative. Essa esamina e delibera su ogni questione che le viene sottoposta dal Consiglio Direttivo.
Art. 11
L’Assemblea deve riunirsi almeno una volta all’anno ed entro il primo quadrimestre di ciascuno anno. Essa è convocata con delibera del Consiglio Direttivo almeno 8 (otto) giorni prima della riunione con lettera o con comunicazione a mezzo fax o posta elettronica o qualunque altro mezzo idoneo, nella quale sono specificate le questioni all’ordine del giorno. L’Assemblea è convocata in via ordinaria ed in via straordinaria quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno 1/10 (un decimo) degli associati, i quali devono indicare l’argomento della riunione.
Art. 12
L’Assemblea in via ordinaria: approva i bilanci preventivi ed il rendiconto consuntivo e nomina per elezioni a scrutinio segreto i componenti il Consiglio Direttivo; esamina il consuntivo delle attività scientifiche svolte dagli associati durante il periodo e prende atto delle nuove acquisizioni riguardanti le Malattie Metaboliche e Fragilizzanti dello Scheletro; delibera sugli altri argomenti sottoposti alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo. L’Assemblea in via straordinaria delibera su tutte le modificazioni da apportare allo Statuto.
Art. 13
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà degli associati più uno e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Le delibere, salvo quelle aventi per oggetto le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell’Associazione per le quali si richiede il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei votanti, sono validamente deliberate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. Ogni partecipante all’Assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un voto. Non sono ammessi voti plurimi.
Titolo VIII
Consiglio Direttivo
Art. 14
Il Consiglio Direttivo si compone del Presidente e di un massimo di quindici consiglieri. Fa inoltre parte di diritto del Consiglio Direttivo il Past President. Il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti il Segretario. E’ consentita la composizione dell’organo con un numero inferiore di membri a discrezione dell’Assemblea. I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall’Assemblea soltanto fra i soci, durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
Art. 15
Il Consiglio Direttivo:
– elegge fra i suoi membri il Presidente ed il Segretario;
– nomina il Board Scientifico della rivista Organo Ufficiale del G.I.B.I.S. “L’Aggiornamento del Bone Specialist”;
– stabilisce i programmi di attività associativa secondo gli scopi perseguiti dal sodalizio;
– provvede all’organizzazione ed amministrazione dell’Associazione;
– ha obbligo di redigere il rendiconto annuale entro il 30 (trenta) aprile dell’anno successivo a quello di riferimento;
– attua le deliberazioni dell’Assemblea e dirige l’Associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
– nomina almeno 12 (dodici) coordinatori regionali per l’organizzazione dell’attività di cui al titolo II art. 3 (tre), fra gli iscritti al G.I.B.I.S.;
– può nominare fino a cinque soci G.I.B.I.S. che saranno consiglieri straordinari in occasione di determinate necessità dovute ad iniziative di carattere rilevante: tali consiglieri dureranno in carica per il solo tempo necessario a portare a termine l’iniziativa;
– propone all’Assemblea i regolamenti per il funzionamento dell’Associazione e degli organi sociali. Nel caso di parità il voto del Presidente è vincolante. Nel caso vengano a mancare nel corso del mandato uno o più consiglieri, essi non vengono sostituiti sino al successivo rinnovo delle cariche direttive. Il Consiglio può essere convocato in prima riunione straordinaria su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri e di 1/4 (un quarto) degli associati, i quali devono indicare l’argomento della riunione.
Titolo IX
Collegio dei Revisori dei Conti
Art. 16
L’Assemblea può nominare tre Revisori dei Conti che durano in carica per tre anni ed esercitano la funzione di controllo sulla gestione economica e finanziaria dell’Associazione.
Art. 17
Tutte le questioni e le controversie che possono insorgere fra l’Associazione e gli associati sono devolute alla cognizione di un Collegio Arbitrale formato da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dal Presidente del Tribunale competente per la sede. Il Collegio Arbitrale istruirà la cognizione della controversia senza modalità particolari e il lodo che verrà pronunciato sarà inappellabile”.
STATUTO
Art. 1 – Denominazione
È costituita un’Associazione a carattere scientifico denominata “G.I.B.I.S.– Gruppo Italiano Bone Interdisciplinary Specialists” (d’ora in avanti denominata GIBIS). L’Associazione opera nel rispetto delle norme che regolano le sue attività come definite nel successivo art. 3.
Art. 2 – Sede
L’Associazione ha sede in 56017 San Giuliano Terme (Pisa), Via Provinciale Calcesana numero civico 173/A (centosettantatre/A).
Art. 3- Scopi e attività
L’Associazione non ha finalità di lucro né sindacale e non esercita attività imprenditoriali né vi partecipa, ad eccezione di quelle eventualmente necessarie per lo svolgimento dei compiti di istituto di seguito specificati.
L’Associazione persegue le seguenti finalità:
- favorire e sostenere ricerche attinenti alle Malattie Metaboliche e Fragilizzanti dello Scheletro (d’ora in avanti denominate MMFS);
- organizzare ricerche cliniche e attività culturali sulle MMFS;
- promuovere e realizzare attività e iniziative formative a favore di professionisti dell’assistenza sanitaria finalizzate all’aggiornamento professionale, in conformità alla normativa vigente e alle direttive ministeriali o degli Enti istituzionalmente preposti alla tutela della salute e della formazione;
- valutare l’opportunità e la possibilità di realizzare, con o senza la collaborazione e il coinvolgimento di associazioni di pazienti, attività e iniziative formative e sociali a favore e nell’interesse delle persone affette da MMFS per cercare di dare risposte concrete ai loro bisogni assistenziali insoddisfatti;
- collaborare con Ministero della Salute, Regioni, Aziende Sanitarie, Società Scientifiche, istituzioni e organismi pubblici e privati che operino in ambito sanitario e non;
- elaborare e supportare totalmente o parzialmente studi e progetti di ricerca nel settore delle MMFS;
- redigere o collaborare alla stesura di linee guida e raccomandazioni, in collaborazione con le Agenzie per i Servizi Sanitari Regionali (o con Enti pubblici equiparati o assimilati), con le Società Scientifiche e con la Federazione Italiana delle Società Medico-Scientifiche (FISM).
GIBIS potrà pertanto:
- promuovere e organizzare progetti di ricerca;
- promuovere e organizzare convegni sulle MMFS in presenza o a distanza;
- promuovere e organizzare corsi di aggiornamento sui progressi della ricerca;
- curare, aggiornare e considerare la possibilità di pubblicare raccolte bibliografiche e dati su studi, sperimentazioni e indagini epidemiologiche che abbiano come oggetto le MMFS;
- progettare, realizzare e curare la diffusione di pubblicazioni o attività editoriali cartacee o telematiche destinate a operatori sanitari e a persone con MMFS;
- facilitare e coordinare le relazioni fra quanti, persone fisiche e istituzioni, siano interessati alla conoscenza delle MMFS;
- incentivare e agevolare i contatti fra clinici italiani e stranieri delle varie discipline che si occupano di MMFS.
L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative o indispensabili per la realizzazione delle stesse attività.
Art. 4 – Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione sarà costituito dalle quote annuali di iscrizione dei Soci nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo (d’ora in avanti denominato CD) e da contributi, donazioni, finanziamenti ed entrate a qualsiasi titolo pervenute da enti pubblici o privati e da persone fisiche, nonché dagli introiti derivanti da attività svolte per il perseguimento dei fini istituzionali, nel rispetto delle disposizioni di legge e fiscali che regolano tali entrate. Tutte le entrate devono confluire e figurare nel bilancio dell’Associazione. I fondi saranno depositati in un conto corrente bancario scelto dal CD cui avranno accesso il Presidente, il vice-Presidente e il Segretario cui, su delega del CD, possono essere conferite le funzioni di Tesoriere dell’Associazione. Tali fondi potranno essere impiegati dall’Associazione, nei modi e con i criteri stabiliti dal CD, per dotare studi, ricerche e attività che rientrino negli ambiti operativi previsti dal precedente articolo 3. La destinazione dei fondi avverrà su proposta del Presidente o di uno o più membri del CD e dovrà essere deliberata a maggioranza dal CD. I finanziamenti ottenuti o pervenuti non possono configurare conflitti di interesse diretti o indiretti con il Servizio Sanitario Nazionale. È vietato distribuire anche in modo indiretto utili, avanzi di gestione o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Utili, avanzi di gestione o capitale saranno impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse connesse.
Art. 5 – Durata
L’Associazione ha durata illimitata. In caso di suo scioglimento la liquidità residua e il patrimonio sociale saranno devoluti ad altre Associazioni di ricerca medico-scientifica o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 6 – Soci ordinari
All’Associazione possono essere ammessi quali Soci ordinari, senza discriminazioni né limitazioni, coloro che svolgono attività scientifica e professionale nel settore delle MMFS, previa formale domanda al CD nella quale gli aspiranti Soci devono dichiarare di conoscere e approvare lo Statuto. La domanda, alla quale dovrà essere allegato un sintetico curriculum dimostrativo dell’attività svolta nel settore delle MMFS, dovrà essere valutata e accettata dal CD. Ciascun Socio ha diritto a partecipare alla vita dell’Associazione e alle relative assemblee. Il Socio ha altresì il diritto di voto nelle Assemblee per l’approvazione delle modifiche di Statuto e per la nomina dei componenti il CD nonché, ove previsto, dei tre componenti il Collegio dei Revisori dei Conti. I Soci sono tenuti al versamento della quota associativa annuale fissata dal CD. I membri del CD, durante il periodo del loro mandato, sono tenuti al pagamento annuale del doppio della quota annuale prevista per il Socio ordinario. Il contributo associativo non è trasferibile.
Art. 7 – Soci sostenitori
Sono tali le persone fisiche e giuridiche, gli Enti e le Associazioni che sostengono finanziariamente o attivamente l’attività del GIBIS. Per diventare Socio sostenitore occorre presentare domanda al CD che dovrà accettare la candidatura a maggioranza qualificata dei quattro quinti. I Soci sostenitori non sono tenuti al pagamento delle quote sociali e possono avanzare al CD osservazioni e proposte.
Art. 8 – Organi statutari
Gli organi statutari dell’Associazione sono: a) l’Assemblea dei Soci, b) il CD, c) il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato, e d) il Comitato Etico. Le cariche sociali non comportano alcuna retribuzione.
Art. 9 – Assemblea dei Soci
L’Assemblea, convocabile in presenza o da remoto, è la riunione in forma collegiale dei Soci presieduta dal Presidente del GIBIS. A essa sono demandate tutte le decisioni concernenti l’attività necessaria al conseguimento degli scopi dell’Associazione. Essa discute e delibera su tutte le tematiche all’ordine del giorno. L’Assemblea è convocata almeno una volta l’anno in presenza e comunque entro otto mesi dalla chiusura di esercizio, possibilmente in occasione del Congresso nazionale. La convocazione avviene per opera del Presidente o, in caso di suo impedimento, del vice-Presidente. L’Assemblea è altresì convocata se ne viene fatta richiesta motivata da un terzo dei componenti il CD o da un decimo dei Soci aventi diritto di voto al momento della richiesta. L’Assemblea è convocata almeno dieci giorni prima della data fissata mediante comunicazione nella quale devono essere specificati gli argomenti all’ordine del giorno. L’avviso di convocazione può avvenire mediante lettera raccomandata AR o per posta elettronica certificata o meno. L’avviso di convocazione e l’ordine del giorno devono essere pubblicati sul sito web dell’Associazione. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà dei Soci più uno e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti; nell’uno e nell’altro caso i Soci partecipanti all’Assemblea devono essere in regola con le quote sociali. Le deliberazioni sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
Art. 10 – Assemblea ordinaria
L’Assemblea ordinaria approva i bilanci preventivi e il rendiconto consuntivo, nomina i componenti del CD a seguito di elezioni con voto segreto, discute i programmi dell’Associazione e si esprime su quanto specificato nell’ordine del giorno. Le decisioni dell’Assemblea sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L’Assemblea ordinaria potrà assumere anche carattere straordinario ove vengano messi all’ordine del giorno argomenti per i quali è richiesta la convocazione di un’Assemblea straordinaria. Ogni partecipante all’Assemblea ordinaria ha diritto a un voto. In caso di parità il voto del Presidente è vincolante e lo stesso non può astenersi.
Art. 11 – Assemblea straordinaria
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento dell’Associazione e su ogni altro argomento di carattere straordinario, urgente o rilevante. Per deliberare sullo scioglimento dell’Associazione, e conseguentemente, sulla sua messa in liquidazione e sulla nomina di uno o più liquidatori, è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei votanti. Ogni partecipante all’Assemblea straordinaria ha diritto a un voto. In caso di parità il voto del Presidente è vincolante e lo stesso non può astenersi.
Art. 12 – Consiglio Direttivo e sua composizione
Il CD è composto, di norma, dal Presidente e da quindici Consiglieri, due dei quali con funzioni rispettivamente di vice-Presidente e Segretario. È possibile prevedere e proporre una composizione del CD con un numero inferiore di membri; la proposta deve essere discussa e approvata in Assemblea. I componenti del CD sono eletti soltanto fra i Soci in regola con il pagamento delle quote, restano in carica tre anni e sono rieleggibili anche non consecutivamente per non più di tre volte. Le elezioni avvengono di norma in occasione del Congresso Nazionale convocato nell’ultimo anno del triennio. Il Presidente non è più rieleggibile come tale e può essere rieletto come Consigliere solo se è trascorso un triennio dopo la conclusione del suo mandato presidenziale. I nominativi dei Consiglieri non rieleggibili devono essere resi noti sul sito web del GIBIS. Nel caso in cui due nominativi ottengano lo stesso numero di voti, la precedenza in graduatoria spetta a chi ha maggiore anzianità all’interno del GIBIS e in caso di pari anzianità prevale quella anagrafica. Il past-President partecipa di diritto alle riunioni del CD con funzioni consultive e senza diritto di voto. Il CD viene convocato dal Presidente almeno due volte l’anno, una delle quali, ove non vi siano motivi fortemente ostativi, in presenza e in occasione, ove si tenga, del Congresso nazionale. L’avviso di convocazione con l’ordine del giorno può avvenire sia mediante lettera raccomandata AR sia a mezzo di posta elettronica certificata o meno.
Art. 13 – Compiti del Consiglio Direttivo
Il CD:
- in occasione della sua prima riunione, da tenersi ove possibile in presenza e comunque entro 24 ore dall’ora fissata per il termine delle votazioni, elegge fra i suoi componenti con voto segreto il Presidente, il vice-Presidente e il Segretario;
- nomina il Board Scientifico;
- stabilisce i programmi di attività associativa secondo gli scopi perseguiti dal GIBIS;
- provvede all’organizzazione e all’amministrazione dell’Associazione;
- stabilisce la quota associativa annuale;
- stabilisce sede, data, temi e relatori del Congresso nazionale da tenersi, di norma e ove possibile, con cadenza annuale;
- stabilisce sede, data, temi e relatori dei Congressi regionali e macroregionali;
- ha l’obbligo di redigere il rendiconto annuale entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento;
- attua le deliberazioni dell’Assemblea e dirige l’Associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- nomina fra i Soci in regola con le quote sociali i coordinatori regionali o pluriregionali per l’organizzazione delle attività di cui al precedente articolo 3;
Le decisioni del CD sono valide quando intervengono alla seduta regolarmente convocata almeno la metà più uno dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità il voto del Presidente o, in sua assenza, del vice-Presidente, è vincolante e lo stesso non può astenersi. Nel caso siano dimissionari o vengano a mancare nel corso del mandato uno o più Consiglieri, essi vengono sostituiti nel rispetto della graduatoria dei voti ottenuti nel corso dell’ultima tornata elettorale. I Consiglieri subentranti assumono l’anzianità del Consigliere al quale subentrano limitatamente al triennio in corso. Il CD può comunque considerarsi regolarmente costituito e operativo se la sua composizione è pari o superiore alla metà più uno del numero dei Consiglieri e se uno di essi si identifica con la figura del Presidente o del vice-Presidente in carica per il triennio in corso.
Art. 14 – Collegio dei Revisori dei Conti
L’Assemblea, su proposta del Presidente, può nominare tre Revisori dei Conti che restano in carica tre anni ed esercitano la funzione di controllo sulla gestione economica e finanziaria dell’Associazione. I membri del Collegio dei Revisori individuano chi tra loro lo presiede.
Art. 15 – Organo ufficiale
Il GIBIS può dotarsi di un organo Ufficiale di divulgazione denominato “L’Aggiornamento del Bone Specialist”, il cui Direttore responsabile è il Presidente pro-tempore.
Art. 16 – Board Scientifico
Il CD, su proposta del Presidente, può nominare un Board Scientifico, del quale possono far parte anche soggetti esterni al CD con esperienza nel settore delle MMFS, cui possono essere demandati uno o più dei seguenti compiti: coordinare l’attività della rivista; valutare la scientificità degli studi promossi dal GIBIS, coadiuvare il Presidente e il CD nell’assegnazione di eventuali premi ai migliori ricercatori tra i Soci GIBIS, svolgere attività consultiva su specifiche tematiche scientifiche e proporre al CD tematiche per il Congresso nazionale, per i Congressi macroregionali e per gli eventi promossi dall’Associazione sulla base di quanto previsto dal precedente 3.
Art. 17 – Etica del comportamento
I Soci sono tenuti a operare nel rispetto del vigente Codice di Deontologia Medica. In particolare, nell’esercizio delle proprie funzioni e attività, i Soci devono avere un comportamento improntato a lealtà, correttezza, onestà, imparzialità, professionalità, trasparenza, riservatezza, diligenza, reciproco rispetto e dedizione alle persone malate. I Soci devono altresì tutelare la reputazione del GIBIS e non possono utilizzarne il logo e il nome impropriamente.
Art. 18 – Comitato Etico
Il Comitato Etico, costituito da un Presidente e da due Componenti, è l’organo che, su richiesta del CD, si esprime su problematiche etico-comportamentali e su eventuali inadempienze dei Soci rispetto a quanto oggetto dell’art. 17. In occasione del suo insediamento, il Presidente del GIBIS propone e nomina, sentito il parere non vincolante dei Consiglieri, il Presidente e i due Componenti del Comitato Etico, il primo esterno al CD, i secondi interni al CD. Durata e composizione del Comitato Etico coincidono con la durata del mandato del Presidente proponente e nominante.
Art. 19 – Riferimenti normativi
Quanto non previsto o non pienamente espresso dal presente Statuto verrà disciplinato secondo quanto stabilito in materia dal Codice Civile Italiano.
Art. 20 – Norma transitoria
Il CD in essere al momento dell’entrata in vigore del presente Statuto rimane immutato e mantiene inalterate funzioni, attribuzioni e prerogative fino al suo rinnovo in occasione delle prossime elezioni, da tenersi nel rispetto della prevista cadenza triennale.