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Titolo I - Denominazione - Sede
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Art.1
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E' costituita una associazione
denominata:
G.I.BIS. - GRUPPO ITALIANO PER LO STUDIO DEI BISFOSFONATI
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Art.2
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L'associazione ha sede in
Pisa, P.za S. Uomobono, 30.
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Titolo II - Scopi
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Art.3
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L'Associazione ha lo scopo di
:
- promuovere ricerche attinenti l'attività dei Bisfosfonati;
- organizzare ricerche cliniche e attività culturali sui Bisfosfonati
e le patologia di afferenza. In particolare il Gibis si impegna nella
promozione e svolgimento dell'attività ECM (Educazione Continua
in Medicina) conformi alle direttive ministeriali.
In particolare, a titolo esemplificativo, l'Associazione potrà:
- organizzare convegni sui Bisfosfonati e sulle malattie per le quali
vi è indicazione all'uso di tali farmaci;
- promuovere corsi di aggiornamento ai clinici sui progressi della
ricerca;
- curare l'aggiornamento di una raccolta bibliografica contenente
studi, sperimentazioni, indagini epidemiologiche che abbiano come
oggetto i Bisfosfonati;
- curare la pubblicazione dei dati raccolti;
- promuovere, facilitare e coordinare le relazioni fra quanti, persone
fisiche ed istituzioni, siano interessati alla conoscenza dei Bisfosfonati
nei vari aspetti medici e biologici;
- incentivare e facilitare i contatti fra clinici italiani e stranieri
delle varie discipline che studiano i Bisfosfonati. L' associazione
non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate
ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie
a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. |
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Titolo III - Patrimonio - Mezzi finanziari - Durata
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Art.4
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Il patrimonio dell'Associazione
sarà costituito dai contributi, dai finanziamenti e dalle eventuali
entrate a qualsiasi titolo conseguite, provenienti da enti pubblici
o privati di qualsiasi natura, nonché da persone fisiche e
dalle attività svolte dall'Associazione, osservate in ogni
caso le disposizioni di legge circa le entrate di enti di natura associativa
ed in particolar modo la disciplina relativa alle acquisizioni delle
persone giuridiche e relative conseguenze. Con tali finanziamenti
l'Associazione doterà gli studi e le ricerche (e quindi anche
gli studiosi ed i ricercatori) indirizzati nei campi di cui all’oggetto
sociale.
I fondi reperiti dovranno essere utilizzati tutti ed esclusivamente
per gli scopi di cui all’art.3 dello statuto sociale. Potranno
inoltre riguardare l’acquisto di strumentazione, il pagamento
di materiale, beni di consumo, spese di pubblicazioni, nonché
prestazioni di servizi tecnici ed amministrativi finalizzati all’attività
dell'Associazione, l’istituzione di borse di studio.
La destinazione di fondi potrà avvenire, secondo l’intenzione
dell’ente o della persona donante.
Per il raggiungimento dei fini suddetti potranno essere stipulate
convenzioni con enti pubblici o privati. Il patrimonio dell'Associazione
è amministrato dal Consiglio Direttivo o per esso dal Presidente
dell'Associazione. I fondi e i finanziamenti ottenuti, nelle forme
deliberate dall’assemblea, saranno depositati presso l’istituto
bancario che il Consiglio Direttivo sceglierà.
E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili
o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante
la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione
non siano imposte dalla Legge. Gli utili o avanzi di gestione saranno
impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività
istituzionali e di quelle ad esse strettamente connesse.
Tutti gli atti relativi alla disposizione del patrimonio, dei fondi
e dei finanziamenti dovranno essere sottoscritti.
In caso di scioglimento della Associazione la liquidità residua
ed il patrimonio sociale saranno devoluti ad altre associazioni di
ricerca medico-scientifica o a fini di pubblica utilità, sentito
l’organismo di controllo di cui all’art.3 comma 190 della
Legge 23 Dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta
dalla Legge. |
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Art.5
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L'Associazione ha durata illimitata.
La stessa comunque non può sciogliersi prima che le obbligazioni
da essa assunte non siano totalmente adempiute
l'Associazione è amministrativamente autonoma e regolata dal
presente statuto. |
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Titolo IV - Soci
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Art.6
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All'Associazione possono essere
ammessi gli studiosi che esplicano attività scientifica concernente
i Bisfosfonati e le patologie di afferenza, che ne facciano espressa
domanda e che dichiarino di conoscere ed approvare lo statuto.
Le domande dovranno essere accettate dal Consiglio Direttivo.
Ciascun aderente ha diritto a partecipare effettivamente alla vita
della Associazione. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato
maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione
e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli
organi direttivi dell'Associazione.
Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione del
trasferimento mortis causa e non è rivalutabile.
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Art.7
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Gli associati sono tenuti al versamento
della quota associativa fissata annualmente dal Consiglio Direttivo. |
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Titolo V - Organi sociali
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Art.8
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Gli organi statutari della Associazione
sono:
a) l’Assemblea degli associati;
b) Il Consiglio Direttivo;
Il Collegio dei Revisori dei conti. |
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Titolo VI -Organo Ufficiale e Board Scientifico
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Art.9
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L'Organo ufficiale di divulgazione
dell'Associazione è la rivista "Aggiornamento in tema
di Bisfosfonati".
Il Direttore Responsabile è il Presidente del G.I.BIS..
Il Board scintifico è nominato dal Consiglio Direttivo.
I compiti del Board Scientifico sono:
- coordinare l'attività della Rivista;
- valutare la Scientificità degli studi promossi dal G.I.BIS.;
- coordinare il Presidente per l'assegnazione di eventuali premi ai
migliori ricercatori fra i soci G.I.BIS.. |
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Titolo VII -Assemblea dei soci
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Art.10
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L’Assemblea è la
riunione in forma collegiale degli associati.
Alla Assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l’attività
necessaria al conseguimento delle attività associative.
Essa esamina e delibera su ogni questione che le viene sottoposta
dal Consiglio Direttivo. |
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Art.11
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L’Assemblea deve riunirsi
almeno una volta all’anno ed entro il primo quadrimestre di
ciascuno anno .
Essa è convocata con delibera del Consiglio Direttivo almeno
8 (otto) giorni prima della riunione con lettera o con comunicazione
a mezzo fax nella quale sono specificate le questioni all’ordine
del giorno.
L’Assemblea è convocata in via ordinaria ed in via straordinaria
quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta
di almeno 1/10 degli associati, i quali devono indicare l’argomento
della riunione. |
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Art.12
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L’Assemblea in via ordinaria:
- approva il rendiconto consuntivo e nomina per le elezioni a scrutinio
segreto i componenti il Consiglio Direttivo;
- esamina il consuntivo delle attività scientifiche svolte
dagli associati durante il periodo e prende atto delle nuove acquisizioni
riguardanti i Bisfosfonati.
- delibera sugli altri argomenti sottoposti alla sua attenzione dal
Consiglio Direttivo.
L’assemblea in via straordinaria delibera su tutte le modificazioni
da apportare allo statuto. |
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Art.13
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L’Assemblea è validamente
costituita in prima convocazione quando sia presente la metà
degli associati più uno e, in seconda convocazione, qualunque
sia il numero degli intervenuti.
Le delibere, salvo quelle aventi per oggetto le modifiche dello statuto
e lo scioglimento dell'Associazione per le quali si richiede il voto
favorevole di almeno 2/3 dei votanti, sono validamente deliberate
con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. Ogni partecipante
all’assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un voto.
Non sono ammessi voti plurimi. |
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Titolo VIII - Consiglio Direttivo
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Art.14
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Il Consiglio Direttivo si compone
del Presidente e di un massimo di quindici Consiglieri.
Fa inoltre parte di diritto del Consiglio Direttivo il Past President.
Il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti il Segretario.
E' consentita la composizione dell'organo con un numero inferiore
di membri a discrezione dell'assemblea.
I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall'assemblea soltanto
fra i soci, durano in carica 2 anni e sono rieleggibili. |
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Art.15
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Il Consiglio Direttivo:
- elegge fra i suoi membri il Presidente ed il segretario;
- nomina il Board Scientifico della Rivista Organo Ufficiale del G.I.BIS.
"Aggiornamento in Tema di Bisfosfonati";
- stabilisce i programmi di attività associativa secondo gli
scopi perseguiti dal sodalizio;
- provvede all'organizzazione ed amministrazione dell'Associazione;
- ha l'obbligo di redigere il rendiconto annuale entro 30 Aprile dell'anno
successivo a quello di riferimento;
- attua le deliberazioni dell'assemblea e dirige l'Associazione con
tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- nomina i Coordinatori Regionali per l'organizzazione dell'attività
di cui al Titolo II art.3, fra gli iscritti al G.I.BIS.;
- può nominare fino a cinque Soci G.I.BIS. che saranno Consiglieri
straordinari in occasione di determinate necessità dovute ad
iniziative di carattere rilevante: tali Consiglieri dureranno in carica
per il solo tempo necessario a portare a termine l'iniziativa.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente
che ne fissa l'ordine del giorno.
La riunione del Consiglio è valida quando ne partecipi almeno
la metà dei suoi componenti . Essa delibera con il voto favorevole
della maggioranza dei presenti.
Nel caso di parità il voto del Presidente è vincolante.
Nel caso vengano a mancare nel corso del mandato uno o più
consiglieri subentrano gli associati che nei risultati di votazione
hanno riportato il maggior numero di voti.
I consiglieri subentrati permangono nel consiglio fino alla scadenza
del periodo che sarebbe spettato di diritto ai consiglieri sostituiti.
Il Consiglio può essere convocato in prima riunione straordinaria
su richiesta di almeno 1/3 dei consiglieri e di 1/4 degli associati,
i quali devono indicare l'argomento della riunione. |
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Titolo VIII - Collegio dei Revisori
dei Conti
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Art.16
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L’assemblea nomina tre Revisori
dei Conti che durano in carica per due anni ed esercitano la funzione
di controllo sulla gestione economica e finanziaria dell’associazione. |
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Art.17
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Tutte le questioni e le controversie che possono insorgere fra
l'Associazione e gli associati sono devolute alla cognizione di
un Collegio Arbitrale formato da tre membri ed esattamente uno per
ciascuna parte ed il terzo con funzioni di presidente nominato dai
due designati dalle parti stesse. Il Collegio arbitrale istruirà
la cognizione della controversia senza modalità particolari
e il lodo che verrà pronunciato sarà inappellabile.
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