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Associazione
Lo statuto
   
 
 
     
     
Titolo I - Denominazione - Sede
     
Art.1
 
E' costituita una associazione denominata:
G.I.BIS. - GRUPPO ITALIANO PER LO STUDIO DEI BISFOSFONATI
 
     
Art.2
L'associazione ha sede in Pisa, P.za S. Uomobono, 30.



Titolo II - Scopi
 
 
Art.3
 
L'Associazione ha lo scopo di :
- promuovere ricerche attinenti l'attività dei Bisfosfonati;
- organizzare ricerche cliniche e attività culturali sui Bisfosfonati e le patologia di afferenza. In particolare il Gibis si impegna nella promozione e svolgimento dell'attività ECM (Educazione Continua in Medicina) conformi alle direttive ministeriali.
In particolare, a titolo esemplificativo, l'Associazione potrà:
- organizzare convegni sui Bisfosfonati e sulle malattie per le quali vi è indicazione all'uso di tali farmaci;
- promuovere corsi di aggiornamento ai clinici sui progressi della ricerca;
- curare l'aggiornamento di una raccolta bibliografica contenente studi, sperimentazioni, indagini epidemiologiche che abbiano come oggetto i Bisfosfonati;
- curare la pubblicazione dei dati raccolti;
- promuovere, facilitare e coordinare le relazioni fra quanti, persone fisiche ed istituzioni, siano interessati alla conoscenza dei Bisfosfonati nei vari aspetti medici e biologici;
- incentivare e facilitare i contatti fra clinici italiani e stranieri delle varie discipline che studiano i Bisfosfonati. L' associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.



Titolo III - Patrimonio - Mezzi finanziari - Durata
 
 
Art.4
Il patrimonio dell'Associazione sarà costituito dai contributi, dai finanziamenti e dalle eventuali entrate a qualsiasi titolo conseguite, provenienti da enti pubblici o privati di qualsiasi natura, nonché da persone fisiche e dalle attività svolte dall'Associazione, osservate in ogni caso le disposizioni di legge circa le entrate di enti di natura associativa ed in particolar modo la disciplina relativa alle acquisizioni delle persone giuridiche e relative conseguenze. Con tali finanziamenti l'Associazione doterà gli studi e le ricerche (e quindi anche gli studiosi ed i ricercatori) indirizzati nei campi di cui all’oggetto sociale.
I fondi reperiti dovranno essere utilizzati tutti ed esclusivamente per gli scopi di cui all’art.3 dello statuto sociale. Potranno inoltre riguardare l’acquisto di strumentazione, il pagamento di materiale, beni di consumo, spese di pubblicazioni, nonché prestazioni di servizi tecnici ed amministrativi finalizzati all’attività dell'Associazione, l’istituzione di borse di studio.
La destinazione di fondi potrà avvenire, secondo l’intenzione dell’ente o della persona donante.
Per il raggiungimento dei fini suddetti potranno essere stipulate convenzioni con enti pubblici o privati. Il patrimonio dell'Associazione è amministrato dal Consiglio Direttivo o per esso dal Presidente dell'Associazione. I fondi e i finanziamenti ottenuti, nelle forme deliberate dall’assemblea, saranno depositati presso l’istituto bancario che il Consiglio Direttivo sceglierà.
E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge. Gli utili o avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse strettamente connesse.
Tutti gli atti relativi alla disposizione del patrimonio, dei fondi e dei finanziamenti dovranno essere sottoscritti.
In caso di scioglimento della Associazione la liquidità residua ed il patrimonio sociale saranno devoluti ad altre associazioni di ricerca medico-scientifica o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3 comma 190 della Legge 23 Dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.
 
Art.5
 
L'Associazione ha durata illimitata.
La stessa comunque non può sciogliersi prima che le obbligazioni da essa assunte non siano totalmente adempiute
l'Associazione è amministrativamente autonoma e regolata dal presente statuto.



Titolo IV - Soci
 
 
Art.6
All'Associazione possono essere ammessi gli studiosi che esplicano attività scientifica concernente i Bisfosfonati e le patologie di afferenza, che ne facciano espressa domanda e che dichiarino di conoscere ed approvare lo statuto.
Le domande dovranno essere accettate dal Consiglio Direttivo.
Ciascun aderente ha diritto a partecipare effettivamente alla vita della Associazione. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione del trasferimento mortis causa e non è rivalutabile.
 
Art.7
Gli associati sono tenuti al versamento della quota associativa fissata annualmente dal Consiglio Direttivo.



Titolo V - Organi sociali
 
Art.8
 
Gli organi statutari della Associazione sono:
a) l’Assemblea degli associati;
b) Il Consiglio Direttivo;
Il Collegio dei Revisori dei conti.



Titolo VI -Organo Ufficiale e Board Scientifico
 
   
Art.9
 
L'Organo ufficiale di divulgazione dell'Associazione è la rivista "Aggiornamento in tema di Bisfosfonati".
Il Direttore Responsabile è il Presidente del G.I.BIS..
Il Board scintifico è nominato dal Consiglio Direttivo.
I compiti del Board Scientifico sono:
- coordinare l'attività della Rivista;
- valutare la Scientificità degli studi promossi dal G.I.BIS.;
- coordinare il Presidente per l'assegnazione di eventuali premi ai migliori ricercatori fra i soci G.I.BIS..
   
Titolo VII -Assemblea dei soci
 
 
Art.10
L’Assemblea è la riunione in forma collegiale degli associati.
Alla Assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l’attività necessaria al conseguimento delle attività associative.
Essa esamina e delibera su ogni questione che le viene sottoposta dal Consiglio Direttivo.
 
Art.11
 
L’Assemblea deve riunirsi almeno una volta all’anno ed entro il primo quadrimestre di ciascuno anno .
Essa è convocata con delibera del Consiglio Direttivo almeno 8 (otto) giorni prima della riunione con lettera o con comunicazione a mezzo fax nella quale sono specificate le questioni all’ordine del giorno.
L’Assemblea è convocata in via ordinaria ed in via straordinaria quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno 1/10 degli associati, i quali devono indicare l’argomento della riunione.
 
Art.12
 
L’Assemblea in via ordinaria:
- approva il rendiconto consuntivo e nomina per le elezioni a scrutinio segreto i componenti il Consiglio Direttivo;
- esamina il consuntivo delle attività scientifiche svolte dagli associati durante il periodo e prende atto delle nuove acquisizioni riguardanti i Bisfosfonati.
- delibera sugli altri argomenti sottoposti alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo.
L’assemblea in via straordinaria delibera su tutte le modificazioni da apportare allo statuto.
 
Art.13
 
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà degli associati più uno e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le delibere, salvo quelle aventi per oggetto le modifiche dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione per le quali si richiede il voto favorevole di almeno 2/3 dei votanti, sono validamente deliberate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. Ogni partecipante all’assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un voto.
Non sono ammessi voti plurimi.



Titolo VIII - Consiglio Direttivo
 
   
Art.14
 
Il Consiglio Direttivo si compone del Presidente e di un massimo di quindici Consiglieri.
Fa inoltre parte di diritto del Consiglio Direttivo il Past President.
Il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti il Segretario.
E' consentita la composizione dell'organo con un numero inferiore di membri a discrezione dell'assemblea.
I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall'assemblea soltanto fra i soci, durano in carica 2 anni e sono rieleggibili.
 
Art.15
 
Il Consiglio Direttivo:
- elegge fra i suoi membri il Presidente ed il segretario;
- nomina il Board Scientifico della Rivista Organo Ufficiale del G.I.BIS. "Aggiornamento in Tema di Bisfosfonati";
- stabilisce i programmi di attività associativa secondo gli scopi perseguiti dal sodalizio;
- provvede all'organizzazione ed amministrazione dell'Associazione;
- ha l'obbligo di redigere il rendiconto annuale entro 30 Aprile dell'anno successivo a quello di riferimento;
- attua le deliberazioni dell'assemblea e dirige l'Associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- nomina i Coordinatori Regionali per l'organizzazione dell'attività di cui al Titolo II art.3, fra gli iscritti al G.I.BIS.;
- può nominare fino a cinque Soci G.I.BIS. che saranno Consiglieri straordinari in occasione di determinate necessità dovute ad iniziative di carattere rilevante: tali Consiglieri dureranno in carica per il solo tempo necessario a portare a termine l'iniziativa.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno.
La riunione del Consiglio è valida quando ne partecipi almeno la metà dei suoi componenti . Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Nel caso di parità il voto del Presidente è vincolante. Nel caso vengano a mancare nel corso del mandato uno o più consiglieri subentrano gli associati che nei risultati di votazione hanno riportato il maggior numero di voti.
I consiglieri subentrati permangono nel consiglio fino alla scadenza del periodo che sarebbe spettato di diritto ai consiglieri sostituiti.
Il Consiglio può essere convocato in prima riunione straordinaria su richiesta di almeno 1/3 dei consiglieri e di 1/4 degli associati, i quali devono indicare l'argomento della riunione.



Titolo VIII - Collegio dei Revisori dei Conti
 
   
Art.16
 
L’assemblea nomina tre Revisori dei Conti che durano in carica per due anni ed esercitano la funzione di controllo sulla gestione economica e finanziaria dell’associazione.
 
Art.17
 

Tutte le questioni e le controversie che possono insorgere fra l'Associazione e gli associati sono devolute alla cognizione di un Collegio Arbitrale formato da tre membri ed esattamente uno per ciascuna parte ed il terzo con funzioni di presidente nominato dai due designati dalle parti stesse. Il Collegio arbitrale istruirà la cognizione della controversia senza modalità particolari e il lodo che verrà pronunciato sarà inappellabile.

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